Sblocco del Superbonus per le villette e per la cessione del credito dalle banche ai correntisti. Misure per cittadini, imprese, energia ed edilizia. Questi i contenuti del DL Aiuti appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il DL Aiuti è finalmente apparso nella Gazzetta Ufficiale come Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Esso contempla importanti novità, già preannunciate peraltro, in tante materie e in particolare per il Superbonus per le villette e per una cessione del credito più facile per le banche. Le novità le troviamo all’Art. 14 Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
DL Aiuti per il Superbonus
La prima novità è al comma 1 lettera a dove si legge:
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
Quindi, per i proprietari di villette vale lo spostamento della spesa del 30pc dal 30 giugno al 30 settembre per godere del Superbonus. Inoltre, il 30pc può essere comprensivo dei lavori non agevolati al 110pc.
DL Aiuti per agevolare… le banche
La seconda novità è sempre al comma 1 ma alla lettera b:
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
In sostanza
A partire dal 1. Maggio le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario possono cedere i crediti di imposta da bonus edilizi a clienti professionali privati senza ulteriore cessione. Servirà tutto ciò a fluidificare la cessione del credito e soprattutto a far circolare la liquidità che manca alle aziende dell’edilizia che puntavano su sconto in fattura e cessione del credito? Lo si spera vivamente
FONTE: GUIDA FINESTRA
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